31/01/2018
Vediamo insieme la nuova Legge di Bilancio ponendo attenzione al nuovo beneficio contributivo introdotto.
Buongiorno a tutti,
ho deciso di dedicare il terzo articolo del mio blog alla Legge di Bilancio 2018 con particolare riferimento al nuovo beneficio contributivo introdotto e che segue, con alcune differenze, il solco intrapreso nel 2015 con l'ormai famoso beneficio triennale.
Vediamo in linee generali quali sono le caratteristiche e le condizioni di godimento del beneficio.
Misura del benificio contributivo e requisiti ed esclusioni per lavoratore e datore di lavoro
La nuova Legge di Bilancio prevede un beneficio contributivo pari alla riduzione del 50% del contributo previdenziale INPS, per un importo massimo di 3.000 euro annui, e per una durata di tre anni.
L'utilizzo del beneficio contributivo è, come di norma, condizionato ad alcuni requisiti che riguardano sia il datore di lavoro che il lavoratore potenzialmente assunto.
Requisiti ed esclusioni per il datore di lavoro
Per poter usufruire del beneficio il datore di lavoro:
- deve procedere ad assumere con un contratto a tempo indeterminato. E' concessa anche la trasformazione di un contratto a tempo determinato in indeterminato o in caso di conferma di un contratto di apprendistato;
- non deve avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o individuali plurimi o a licenziamenti per giustificato motivo soggettivo;
- essere in possesso di regolarità contributiva (DURC);
- rispettare quanto previsto dall'art. 31 del dlgs 150/2015, inclusa l'applicazione del CCNL maggiormente rappresentativo;
- non procedere nei sei mesi successivi a licenziamenti collettivi o individuali plurimi o individuali per ragioni di tipo economico.
Requisiti ed esclusioni per il lavoratore
Il lavoratore per cui si intende procedere alla richiesta dei benefici deve:
- avere un'età massima di 34 anni e 364 giorni (anno 2018);
- avere un'età massima di 29 anni e 364 giorni (anno 2019), quando il beneficio diventerà strutturale;
- non avere mai avuto un rapporto a tempo indeterminato nè con il datore di lavoro interessato ad assumerlo nè con altro datore di lavoro.
Appare immediatamente chiaro come l'intento del legislatore sia stato quello di privilegiare una precisa categoria di aspiranti lavoratori e cioè la fascia giovanile, attraverso il requisito di età inizialmente fissato a 35 anni, che scenderà a 30 dal 2019, ma soprattutto a chi non abbia mai avuto nella corso della sua vita professionale un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'evoluzione dei benefici contributivi negli anni
L'evoluzione di questa tipologia di benefici contributivi è proseguita in direzione sempre più restrittiva. La prima redazione della legge, che è stata anche la più discussa, era aperta ad una platea molto vasta senza alcun requisito anagrafico vincolante ma con la sola limitazione di non avere avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi antecedenti l'inizio del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La “seconda edizione”, pur mantenendo inalterati i requisiti, aveva limitato la portata del beneficio portando la percentuale di riduzione dal 100% al 60% e la durata da tre anni a due anni.
Il parere dello scrivente è che, nella migliore tradizione italiana, il panorama dei benefici contributivi è molto vasto e con un livello di complessità sempre maggiore non solo per noi professionisti, ma soprattutto per i datori di lavoro che difficilmente riescono ad interpretare le possibilità a loro disposizione per ridurre il peso contributivo di una nuova assunzione.
Mi ripropongo di scrivere, in un prossimo articolo riepilogativo, tutti i benefici attualmente in essere (donne disoccupate, over 50, ecc.) analizzando i vantaggi della loro applicazione ma anche la difficoltà dei requisiti di ingresso e della gestione amministrativa.
Mi ritengo un grande nostalgico dell'ormai abrogato beneficio contributivo, previsto dalla legge 407 del 1990, che linearmente e strutturalmente prevedeva il 50% di riduzione contributiva e assicurativa per tutti i lavoratori iscritti alle liste di disoccupazione da almeno 24 mesi senza distinzione di età o genere; aumentata al 100% per le assunzioni nelle zone a forte disoccupazione e per le aziende artigiane.
Credo che sarebbe auspicabile una semplificazione della fruizione dei benefici contributivi rendendo uniforme una disciplina oggi molto frammentata per tipologia, misura e pratiche amministrative necessarie al godimento.
Sarebbe interessante considerare l'idea di un beneficio contributivo unico che abbia come requisito di accesso un'anzianità di disoccupazione di 24 mesi che diminuisca per le categorie più “deboli” (donne, giovani) ed una misura di incentivo pari al 50% ma che possa aumentare, o diminuire, in relazione a specifiche categorie di lavoratori.
Una soluzione con queste caratteristiche renderebbe più semplice e razionale l'utilizzo di risorse oggi disperse in decine di diverse tipologie di incentivi. Un ultimo e non secondario aspetto sarebbe la semplificazione amministrativa che renderebbe più efficiente anche il lavoro degli enti (nella quasi totalità dei casi INPS) preposti oggi al controllo e in alcuni casi ad emettere parere favorevole alla fruizione del beneficio.
Auspicando di aver fatto luce in modo efficace sulle nuove condizioni previste dalla nuova legge di bilancio, vi invito a contattarmi per ulteriori chiarimenti su questa ed altre tematiche che volete approfondire.