Assunzioni agevolate. Parte seconda

03/04/2018



Incentivi all’assunzione di lavoratrici donne

Nei precedenti due articoli ho analizzato le forme di assunzione agevolata previste per lavoratori under 35 (under 30 dal 2019) in caso di primo contratto a tempo indeterminato e per lavoratori momentaneamente disoccupati con età anagrafica di almeno 50 anni.

In questo articolo vediamo quali benefici contributivi sono previsti per datori di lavoro che decidano di assumerne lavoratrici donne.

ASSUNZIONE DI LAVORATRICI DONNE

La questione “donne e mondo del lavoro” è quanto mai attuale e investe moltissimi aspetti del rapporto di lavoro. Dalla differenza retributiva di genere, che ogni anno viene rilevata dagli istituti statistici e dalle fondazioni studi,  all'accesso alle posizioni dirigenziali e apicali in azienda.

In questo breve articolo mi occuperò di analizzare i principali benefici contributivi di genere, che si caratterizzano per essere destinati all'assunzioni di lavoratrici donne.

Le principali forme di assunzioni agevolate sono tre e sono state anch'esse introdotte dalla L. 92/2012 (Legge Fornero):

  1. Assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e residenti in regioni svantaggiate

L'incentivo all'assunzione è previsto per donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi a patto che le stesse risiedano in regioni svantaggiate. Due sono pertanto le caratteristiche emergenti; l'assenza di un impiego regolarmente retribuito e la residenza in particolari aree del paese.

Il primo punto, lo affronteremo tra poco con un paragrafo dedicato. Con riferimento invece al requisito della residenza ci viene in aiuto la circolare n. 34/2013 del Ministero del Lavoro la quale definisce quali siano i parametri per stabilire le aree geografiche interessate. 

  1. Assunzione di donne in settori svantaggiati, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi

A differenza del precedente incentivo , in questo caso si fa riferimento non alle aree di residenza ma bensì a particolari settori considerati svantaggiati per le donne poiché caratterizzati da forte disoccupazione femminile. I settori interessati sono indicati da apposito decreto del Ministero del Lavoro che ogni anno, di norma entro il 31/12, viene emanato.

Per l'anno 2018 è stato pubblicato il decreto interministeriale in data 10/11/2017 che indica i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dall'art. 4, commi 8-11, della Legge 92/2012.

  1. Assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti

L'ultima delle assunzioni agevolate in favore delle donne è riservato a lavoratrici di qualsiasi età, ovunque residenti e di qualsiasi settore produttivo che siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.  In questo ultimo caso pertanto il beneficio contributivo è esteso a tutte le lavoratrici senza alcuna distinzione per età, residenza o settore produttivo con unico requisito i 24 mesi di persistenza di un impiego non regolarmente retribuito.

SIGNIFICATO DI “PRIVO DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO”

Tutti gli incentivi descritti nel paragrafo precedente prevedono che la lavoratrice sia priva di un impiego regolarmente retribuito. Quando questo concetto fu introdotto nel 2012 fu da subito necessaria un'interpretazione del suo significato.

Nel 2013, con decreto del 20/03/2013 e con successiva circolare 34/2013, il Ministero del lavoro ha chiarito che:

“negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”

Il requisito è pertanto distinto tra i lavoratori subordinati, per i quali è soddisfatto  in caso di rapporto inferiore a sei mesi, e per lavoratori autonomi o parasubordinati, per i quali è soddisfatto in caso di reddito compreso entro rispettivamente i 4.800 € e 8.000 €.

MISURA DELL'INCENTIVO CONTRIBUTIVO

La misura del vantaggio contributivo varia in funzione della forma contrattuale selezionata per l'assunzione della lavoratrice.

L'incentivo all'assunzione di una lavoratrice per le quali persistano le condizioni di cui al precedente paragrafo, consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali (INPS e INAIL) a carico del datore di lavoro per una durata di 12 mesi in caso di assunzione della lavoratrice a tempo determinato.

Il medesimo beneficio spetta per una durata di 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato fin dall'origine o, diversamente, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto originariamente a termine entro la fine dei primi dodici mesi del rapporto stesso.

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DEL BENEFICIO CONTRIBUTIVO

Il godimento del beneficio contributivo è condizionato, oltre alle caratteristiche legate alla lavoratrice, anche al rispetto di alcune condizioni imposte al datore di lavoro. Nel dettaglio:

  • Rispetto della regolarità contributiva
  • Rispetto delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro
  • Mancanza di obbligo di assunzione
  • Violazione del diritto di precedenza

 

In ultimo, la più ostica delle condizioni, è la compatibilità dell'incentivo con la normativa europea che disciplina gli aiuti di Stato. In questo caso, come per altre forme di beneficio contributivo, sono rispettate le condizioni soggettive di lavoratore svantaggiato e la misura massima dell'incentivo. Rimane tuttavia da verificare, per ogni mese in cui si gode del beneficio, il rispetto dell'incremento occupazionale.

Infatti, l'incentivo spetta solo a patto che l'assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato realizzi un incremento netto del numero dei dipendenti assunti dal datore di lavoro  rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Per le modalità di calcolo della media dei dipendenti nei 12 mesi precedenti e della verifica dell'incremento occupazionale mi riprometto di scrivere un articolo dedicato.

FINALITÀ DELL'INTERVENTO E CONSIDERAZIONI FINALI

Le finalità dell'intervento è quello di facilitare una categoria considerata “svantaggiata” nell'ingresso nel mondo del lavoro. In questo caso specifico, con i benefici di genere, il legislatore ha voluto specificamente intervenire in favore del lavoro femminile.

La misura dell'incentivo è efficace per la riduzione del costo del lavoro sia in termini di durata che in termini di percentuale di riduzione.  

Un ostacolo all'ottenimento del beneficio e al suo mantenimento è rappresentato dal rispetto dell'incremento occupazionale netto sia per quanto riguarda l'effettivo mantenimento dell'incremento sia per la gestione della verifica periodica. E' doveroso specificare però che il beneficio contributivo spetta comunque in caso in cui l'incremento occupazionale non avvenga per una delle seguenti ragioni:

  • Dimissioni volontarie del lavoratore
  • Invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore
  • Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo

Riferimenti normativi e fonti:

  1. 92/2012 art. 4 commi 8 – 11, circolare INPS n. 11/2013, circolare n. 139/2013, messaggio n. 12212/2013, circolare n. 34/2013 Ministero del lavoro

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