19/09/2018
L.96/2018 converisone in legge del "decreto dignità"
La legge di conversione L. 96/2018 ha reso definitive le modifiche introdotte dal “decreto dignità” con particolare riguardo alla nuova disciplina per i rapporti a termine che, mentre per i rapporti stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legge entrerà in vigore il 1/11/2018, per le nuove stipule contrattuali è già pienamente efficace.
I nuovi limiti imposti dal legislatore sono:
• Durata massima contratto a termine 12 mesi
• Durata estensibile a 24 mesi solo in caso di sostituzione lavoratori, esigenze temporanee ed oggettive estranee all'attività e incrementi delle attività non programmabili.
• Massimo 4 proroghe
• Previsione di un aggravio contributivo pari allo 0,5% seguente ad ogni rinnovo o proroga
Come abbiamo ampiamente argomentato nel precedente articolo, la nuova disciplina è fortemente restrittiva all'utilizzo di questa forma contrattuale.
In primo luogo diminuisce la durata massima che passa da 36 mesi a 12 mesi. Infatti, la possibilità di estendere la durata fino a 24 mesi è legata a causali giustificatrici talmente generiche da esporre il datore di lavoro ad un rischio contenzioso molto elevato.
Le proroghe diminuiscono da 5 a 4, come inevitabile conseguenza della riduzione della durata totale del rapporto di lavoro.
L'ultimo vincolo e nuovo limite all'utilizzo del contratto a tempo determinato è la previsione di un aggravio contributivo dello 0,5% per ogni rinnovo o proroga il quale si aggiunge alla maggiorazione dell'1,4% già prevista per tutti i rapporti a termine.
Considerazioni
Come osservatori e operatori del settore non possiamo esimerci dall'evidenziare quanto la nuova disciplina sia fortemente restrittiva all'utilizzo della forma contrattuale in special modo, riguardo alla durata massima dei rapporti a termine tra due soggetti sostanzialmente ridotta soli dodici mensilità. Per ogni altro commento sulla nuova disciplina vi rimandiamo al precedente articolo (clicca qui)